Considerato che le recentissime disposizioni governative hanno imposto che gli studenti che rientrano, entro il 15 marzo, da un periodo di malattia superiore a 5 giorni debbano obbligatoriamente presentare una certificazione medica per la riammissione, è necessario dare disposizioni per tutelare la riservatezza dei dati personali

In primo luogo è bene dire che il trattamento dei dati personali in questo caso è corretto e non richiede alcuna espressione di consenso o informativa. Infatti, l’art. 9 del GDPR recita che:

Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (art. 9, let. b) GDPR);
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (art. 9, let. g) GDPR)

Una volta chiarito che il trattamento del dato personale è lecito, si dispone che lo studente consegni al docente della prima ora di lezione la certificazione medica utile per la riammissione in classe rigorosamente in busta chiusa con la dicitura esterna “contiene dati personali”. In caso di mancata presentazione della prescritta certificazione medica lo studente non potrà essere riammesso alla frequenza.

Da notare che il periodo di tempo in cui vige l’obbligo di presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo una malattia è quello che intercorre tra il 25 febbraio (data di emanazione del DPCM) ed il 15 marzo. Ne consegue che i giorni di malattia maturati prima non possono essere conteggiati.

pdf icon Circolare n°232