Il decreto di regione Lombardia in oggetto ha introdotto importanti direttive soprattutto per quanto riguarda l’ammissione all’annualità successiva e all’esame finale.
Infatti, l’ammissione degli studenti delle classi intermedie alle annualità successive deve essere disposta dai consigli di classe sulla base del percorso formativo di questo anno scolastico, comprensivo delle attività svolte nella didattica a distanza e dell’alternanza scuola lavoro.
Il consiglio di classe potrà decidere l’ammissione anche in presenza di carenze formative in specifici ambiti di competenza (anche con riguardo al comportamento), ma in maniera puntualmente motivata.
È invece derogato il vincolo della percentuale minima del 75% di frequenza del percorso formativo per la validità dell’anno scolastico in considerazione dell’emergenza epidemiologica.

Ne consegue che per le classi IeFP non è prevista alcuna ammissione generalizzata, sia alla annualità successiva che all’esame finale, ma spetterà al consiglio di classe valutare e decidere in maniera motivata.
Risulta evidente che gli studenti che non avranno raggiunto gli obbiettivi minimi di apprendimento previsti dagli standard regionali e che si sono sottratti alla frequenza delle attività didattiche a distanza in maniera immotivata e strumentale non verranno ammessi. Il collegio docenti interverrà fissando precisi criteri in tal senso.

pdf icon Circolare n°308