Qui di seguito cito l'articolo 3 della OM n°53 del 3 marzo 2021 che riguarda modi e criteri per l'ammissione all'esame di Stato.

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:
a) gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del D'Lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del D'Lgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;


L'OM deroga, quindi, dalla effettuazione delle prove Invalsi e dal rispetto del monte ore svolto di attività di PCTO come requisiti di ammissione (comma 2 lettere b) e c) articolo 13 del D.lgs. 62/2017) e ammette una deroga (in base a criteri stabiliti dal Collegio docenti e attuati dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale) al monte ore minimo di validità dell'anno scolastico (il 75% del monte ore annuale, come da circolare n°26 del 2 settembre 2020) facendo riferimento anche alle situazioni indotte dalla emergenza pandemica in atto.

Di conseguenza rimane in piedi un solo vero criterio di ammissione che è quello legato al profitto che qui vi riporto per chiarezza:

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Di fatto per essere ammessi all’esame di Stato serve la sufficienza in tutte le materie.
Può essere tollerata una insufficienza, ma perché lo studente o la studentessa venga ammesso all’esame di Stato serve una delibera motivata del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Si tratta di una novità fondamentale rispetto allo scorso anno scolastico, quando l’ammissione all’esame di Stato era praticamente d’ufficio. Quest’anno, invece, l’ammissione ritorna ad essere disciplinata dalla lettera d) comma 2 articolo 13 del D.lgs. 62/2017 e quindi legata all’andamento di profitto e di comportamento.

pdf icon Circolare n°334