Come sapete, questa Istituzione Scolastica ha sottoscritto una Polizza di Assicurazione Integrativa per Infortunio, Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale
Si forniscono alcune doverose informazioni, soprattutto alla luce delle novità normative intervenute quest’anno.
È bene premettere che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, tutti gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti e, pertanto, godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.
Fino allo scorso anno la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato tutelava gli studenti esclusivamente in alcune attività ritenute "pericolose" (attività di scienze motorie, attività di laboratorio, attività e tirocini in luoghi di lavoro ecc.) equiparandoli in quei casi, e solo in quelli, ai lavoratori.
Da quest'anno, l'articolo 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto importanti novità in ordine alla tutela infortunistica. Per l’anno scolastico 2023/2024, la tutela erogata dall’INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: «limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa» (articolo 18, comma 2, lettera f).
La tutela garantita dall'INAIL tuttavia, si limita ai casi di Morte o di Invalidità Permanente ≥ 6° punto percentuale. Sono anche escluse tutte le altre prestazioni sanitarie in quanto erogate gratuitamente dal SSN.
Nonostante questo ampliamento della copertura INAIL (che è certamente cosa molto positiva e che si spera possa essere reiterata anche per i prossimi anni scolastici), si ribadisce l’opportunità, sia per gli alunni che per il personale, di continuare a prevedere la garanzia “infortuni” della polizza assicurativa integrativa, poiché garantisce una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall’INAIL. Nel dettaglio la polizza integrativa:
a) In caso di morte prevede il pagamento di una somma predeterminata;
b) In caso di invalidità permanente, prevede, all'interno delle tabelle, il pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità;
c) Garantisce il pagamento di tutte le spese mediche, effettuate in ambito pubblico o privato, comprese quelle fisioterapiche, odontoiatriche o quelle necessarie per la riparazione o il riacquisto degli occhiali e degli apparecchi protesici danneggiati in caso di infortunio. Da ultimo prevede il pagamento delle diarie da gesso e da ricovero ospedaliero.
d) Estende la tutela agli infortuni in itinere degli studenti;
Inoltre, la polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola copre, come noto, anche la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a Terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta: ad esempio un alunno che rompe l'effetto personale di un compagno o che, provocandone la caduta, causasse al compagno la rottura di un dente.
Circa i Viaggi di Istruzione, relativamente al ramo Assistenza, il mancato pagamento del premio della polizza integrativa, esclude tutte le prestazioni di primo soccorso nel corso del viaggio, e di fatto renderebbe estremamente rischioso portare in viaggio alunni non coperti dall’assicurazione integrativa.
Per quanto esposto, si ritiene fondamentale (e nell’interesse dello studente e della famiglia) il versamento dell’assicurazione per la tutela degli studenti durante l’attività scolastica nel suo insieme e si invitano i Genitori a garantire la copertura dell’assicurazione integrativa per i propri figli versando la quota di € 7,50 con la procedura indicata da precedenti circolari.

pdf icon Condizioni di polizza

pdf icon Circolare n°135