Provvedimenti organi indirizzo-politico

 

Normativa di riferimento per la sezione

 Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 23

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

La voce richiesta NON è prevista per l'Istituzione Scolastica.

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Riferimenti normativi: Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

 

Tipologie di procedimento

 

Normativa di riferimento per la sezione

 Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 35, comma 1,2

Art. 35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
......omissis......

La voce richiesta NON è prevista per l'Istituzione Scolastica.

Ammontare relativo dei premi e distribuzione del trattamento accessorio

Riferimenti normativi: Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Compenso accessorio 2021-22 RSU

Amministrazione trasparente

amministrazione trasparente

Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi:

  • assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
  • prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
  • sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.

Da questa sezione è possibile accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti che riguardano l'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta" di Gardone Val Trompia. Gli inserimenti e gli aggiornamenti della sezione vengono eseguiti tenendo conto delle disposizioni normative, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2017.

 

 

Interviste informatori IPSIA

 

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Repertorio fotografico dell'Istituto

 

Istituto I.P.S.I.A.1

 

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Repertorio fotografico in archivio

 

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Archivio I.P.S.I.A.1

 

Sottocategorie

Bilancio preventivo e consuntivo

Riferimenti normativi per la sezione:

Bilancio preventivo – Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012  Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009   Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Bilancio consuntivo – Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012    Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009   Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011