Il Ministro della Salute con propria ordinanza del 15 giugno 2022 all’art. 1 comma 7 ha disposto fino al 22 giugno 22:
“Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”
Successivamente al 22 giugno entrerà in vigore dopo la pubblicazione in G.U. un decreto-legge che riprenderà quanto sopra disposto. E’ già stata pubblicata in materia la nota MI prot. n°828 del 16 giugno 2022.

Di fatto l’uso della mascherina durante lo svolgimento dell’esame di Stato non è più obbligatorio, ma solo facoltativo. Di norma sarà sempre consentito al candidato di sostenere il colloquio senza l’uso della mascherina.
Dato il contesto, mi permetto di raccomandare comunque l’uso della mascherina, particolarmente nelle circostanze in cui è impossibile garantire il distanziamento di almeno un metro.
Per tutte le altre attività (amministrative, ausiliarie e didattiche) della scuola l’uso della mascherina rimane obbligatorio alla luce del fatto che il legislatore ha voluto eliminare la norma solo ed esclusivamente per lo svolgimento dell’esame di Stato.

Tutte le altre misure di prevenzione del Covid-19 (distanziamento di almeno un metro, igienizzazioni, aerazione, divieto di accedere con temperatura superiore a 37.5° o con sintomi riconducibili al Covid-19 o se positivi) rimangono in vigore, sia perché prevista dal DVR dell’IIS Beretta sia per il disposto dell’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b)

pdf icon Circolare n°509